Certificato di agibilità: le novità introdotte dal Decreto Salva Casa

Certificato di agibilità: le novità introdotte dal Decreto Salva Casa

14/02/2025


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Il settore edilizio italiano sta attraversando un'importante fase di cambiamento grazie al Decreto Salva Casa. Negli ultimi giorni il documento ha subìto dei cambiamenti. Una delle principali novità riguarda ad esempio la modifica dell'articolo 24 del Testo Unico Edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380), con l'obiettivo di semplificare il recupero di spazi e locali, in particolare quelli di edilizia storica, per convertirli ad uso abitativo. Questa misura rappresenta una grande opportunità per la riqualificazione di edifici che, a causa di norme stringenti, fino ad oggi non potevano essere riconvertiti facilmente. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Cosa cambia per il certificato di agibilità?

Con il nuovo quadro normativo, vengono introdotte delle deroghe temporanee ai requisiti minimi igienico-sanitari in attesa di un decreto specifico del Ministero della Salute. Questo provvedimento permette di ottenere il certificato di agibilità anche per quegli edifici che, pur non rispettando pienamente le norme attuali, possono essere comunque resi abitabili grazie a specifici interventi di riqualificazione. In particolare, un tecnico abilitato potrà asseverare la conformità del progetto nei seguenti casi:

  • Se l'altezza interna minima dei locali è compresa tra 2,40 e 2,70 metri (anziché 2,70 metri come standard minimo attuale).
  • Se la superficie minima di un alloggio monostanza è ridotta fino a 20 metri quadrati per una persona e 28 metri quadrati per due persone, contro i precedenti limiti di 28 e 38 metri quadrati.

Quali sono le condizioni per beneficiare delle deroghe

Affinché un immobile possa beneficiare delle nuove deroghe, devono essere rispettate alcune condizioni fondamentali. Prima di tutto, l'adattabilità dell'immobile deve essere garantita secondo il regolamento del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Inoltre, almeno una delle seguenti condizioni deve essere soddisfatta:

  • L'edificio deve essere oggetto di un intervento di recupero edilizio volto a migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie.
  • Il progetto di ristrutturazione deve prevedere soluzioni alternative per garantire il benessere degli occupanti, ad esempio aumentando la superficie dell'alloggio o migliorando la ventilazione naturale attraverso finestre più ampie o sistemi di ventilazione assistiti.

Fino a quando resterà in vigore il regime transitorio

Il regime transitorio previsto dal Decreto Salva Casa resterà in vigore fino all'adozione del nuovo decreto del Ministero della Salute, che stabilirà in modo definitivo i criteri igienico-sanitari per l'agibilità degli edifici. Durante questo periodo, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate a partire dal 28 luglio 2024 saranno valide e avranno effetto fino alla definitiva entrata in vigore del nuovo quadro normativo.

Secondo le Linee di Indirizzo del Ministero delle Infrastrutture, le innovazioni introdotte dal regime transitorio potrebbero essere stabilizzate anche nel futuro decreto, confermando l'approccio più flessibile nella regolamentazione edilizia.

Il ruolo del Gruppo Secchiaroli nella bioedilizia

Questi aggiornamenti normativi offrono nuove opportunità per chi desidera recuperare edifici storici o riqualificare spazi esistenti con maggiore libertà progettuale. Il Gruppo Secchiaroli, con oltre settanta anni di esperienza nell'edilizia e nella bioedilizia, segue con attenzione queste evoluzioni per offrire ai propri clienti soluzioni innovative e conformi alle nuove normative.

Se desideri saperne di più su come queste modifiche possono influenzare il tuo progetto edilizio ed essere sempre aggiornato, continua a seguire il nostro blog e visita il nostro sito web o contattaci per una consulenza personalizzata.





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