Tende da sole, pergolati e pergotende sono sempre più protagonisti delle nostre case, specialmente quando vogliamo creare uno spazio esterno comodo e riparato. Ma attenzione: quando si parla di edilizia, le regole possono essere più complicate di quanto sembrino. Negli ultimi anni, proprio queste strutture hanno sollevato dubbi su permessi, vincoli paesaggistici e limiti normativi. Vediamo allora quali sono le novità in materia.
Una recente sentenza del TAR Campania fa finalmente luce su un caso emblematico, chiarendo cosa rientra davvero nell’edilizia libera. E fidati, se stai pensando a un intervento del genere, vale la pena sapere cosa dice la legge. Il caso giudicato riguarda l’installazione di una pergotenda su un terrazzo privato, in una zona vincolata dal punto di vista paesaggistico. L’opera, secondo la proprietaria, era retrattile, temporanea (usata per meno di 120 giorni all’anno) e non comportava modifiche strutturali permanenti. Per questo, la cittadina aveva presentato una CILA – cioè una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – convinta che l’intervento rientrasse nell’edilizia libera. E invece no: il Comune ischitano di Serrara Fontana ha emesso un’ordinanza di demolizione, sostenendo che, data la presenza di un vincolo paesaggistico e una vecchia domanda di condono ancora aperta, l’opera fosse abusiva.
A complicare ulteriormente la faccenda, c’era il fatto che la diffida a rimuovere la pergotenda non era stata inviata direttamente alla proprietaria, ma al tecnico via PEC. Inoltre, la difesa ha sottolineato che, secondo il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, anche in presenza di un condono non ancora definito, sono ammessi lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) purché necessari all’uso continuo dell’immobile. Un dettaglio non da poco, perché evidenzia come non tutti gli interventi siano da considerarsi illegittimi solo per la pendenza di un condono. Ecco perché il caso è finito davanti al TAR Campania, che si è trovato a dover valutare la legittimità sia dell’opera sia dell’azione amministrativa.
La sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale si inserisce in una linea giurisprudenziale piuttosto coerente: le pergotende, se temporanee, retrattili e senza elementi stabili o impattanti, possono essere considerate interventi di edilizia libera. La differenza la fa la finalità d’uso e il tipo di struttura: se stai montando una copertura leggera solo per ripararti dal sole e la pioggia, senza alterare in modo permanente l’estetica o la struttura dell’edificio, sei probabilmente nel perimetro della legalità. Ma attenzione: se l’immobile è in una zona paesaggisticamente tutelata, serve comunque il nulla osta dell’ente preposto, anche per interventi minimi. Insomma, sì alla libertà, ma nel rispetto dei vincoli esistenti.
Se stai pensando di montare una tenda da sole o una pergotenda, il consiglio è semplice ma fondamentale: prima di cominciare, verifica bene il contesto urbanistico e paesaggistico della tua proprietà. Anche un intervento apparentemente semplice può nascondere insidie legali non da poco. Meglio non rischiare ordinanze di demolizione o sanzioni evitabili, no? Il case study del TAR Campania insegna che la differenza tra un lavoro regolare e uno abusivo spesso sta nei dettagli. Ed è qui che entra in gioco l’esperienza di chi lavora nel settore da decenni. Al Gruppo Secchiaroli lo sappiamo bene: costruire in modo consapevole, sostenibile e in regola con le normative è la base per vivere la casa in totale serenità. Da oltre settant’anni, affianchiamo clienti e professionisti nel mondo dell’edilizia con un occhio attento alle normative e una passione autentica per il lavoro ben fatto. Se hai dubbi, curiosità o progetti da realizzare, fai un salto sul nostro sito e contattaci: saremo felici di aiutarti a trasformare le tue idee in realtà, sempre nel pieno rispetto delle regole.